DISTACCHI SINDACALI: LA RISPOSTA DI BRUNETTA AL QUESTION TIME SUL CASO DEL VICE QUESTORE GENCHI

Nel corso del Question Time di questo pomeriggio alla Camera, i deputati della Pdl Cicchitto, Bocchino, Calderisi e Cazzola hanno chiesto chiarimenti in merito alla vicenda del Vice Questore Gioacchino Genchi, il quale – usufruendo di un distacco sindacale concessogli dal Ministero dell’Interno – ha svolto attività di consulenza presso alcune Procure della Repubblica. In particolare, i deputati hanno chiesto al Governo quali iniziative intenda assumere per rivisitare la disciplina dei distacchi sindacali al fine di evitarne un uso strumentale e distorto….

Così ha risposto loro in aula il Ministro per  la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta:
“In merito alla vicenda richiamata dagli interroganti, relativa alla posizione del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato dr. Gioacchino Genchi, si precisa che, a seguito  di una completa istruttoria formale condotta in attuazione della normativa vigente, lo stesso funzionario è stato collocato in posizione di aspettativa sindacale non retribuita con decorrenza 1° giugno 2000 (su richiesta dell’organizzazione sindacale UGL – Polizia di Stato).
La permanenza in aspettativa è stata confermata con successivi provvedimenti ministeriali, sino alla data del 4 febbraio  2009, a decorrere dalla quale, a seguito della richiesta di revoca avanzata dalla predetta organizzazione sindacale, è stata disposta la cessazione della posizione di aspettativa del Vice Questore Genchi.
Le sopra indicate attività istruttorie orientate alla concessione del distacco sindacale sono state realizzate nel pieno rispetto della normativa vigente della quale ritengo doveroso fornire una breve illustrazione.
–     L’art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 254 del 1999, stabilisce che le richieste di aspettative sindacali per le Forze di polizia sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato; amministrazioni che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all’accertamento dei requisiti soggettivi; le stesse emanano, altresì, il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
Al riguardo, come comunicato dal competente Ministero dell’interno in data odierna, va evidenziato che l’adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale non ha natura discrezionale e che, a differenza di altri istituti sindacali, non sono previsti contingenti massimi.
–   Invece, in ordine al regime degli incarichi, l’art. 50 del d.P.R. n. 335 del 1982, nel regolamentare i casi di incompatibilità per il personale della Polizia di Stato, statuisce che il personale in esame può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del Capo dell’Ufficio da lui delegato.
–   Sul punto, il Ministero dell’interno ha ribadito, con comunicazione scritta, quanto già precisato con circolare del 15 marzo 2004, ossia che, nei casi sopra citati, l’Amministrazione competente è chiamata a valutare il possibile accoglimento dell’istanza sotto il profilo dell’opportunità, compatibilmente con le esigenze di servizio, fuori dell’orario di ufficio e liberi dal servizio.
Il suddetto Ministero ha ritenuto che la disciplina autorizzatoria prevista dalla predetta disposizione generale non era applicabile alla fattispecie concreta, in considerazione della posizione di aspettativa sindacale in cui il Dr. Genchi si trovava.  Ciò in quanto la predetta aspettativa ha interrotto l’obbligo della prestazione lavorativa a carico del dipendente, facendo quindi venir meno ogni apprezzamento in merito a contrastanti motivi di servizio rispetto agli incarichi peritali di volta in volta conferiti dall’Autorità giudiziaria.
Passando, infine, alle iniziative generali che il Governo ha assunto in materia, evidenzio, in primo luogo, che ai sensi dell’art. 46 bis del decreto legge n. 112 del  2008, mi è stato demandato il compito di provvedere ad una razionalizzazione della materia, mediante decreto ministeriale, già firmato ed in corso di perfezionamento. Tale provvedimento, già da me sottoscritto, riduce del 15%, a decorrere dall’1 luglio 2009 i distacchi e i permessi sindacali e razionalizza l’intero apparato dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali, correggendo alcune distorsioni attualmente presenti nel sistema. Lo stesso decreto prevede anche specifiche sanzioni in caso di mancato invio al Dipartimento della funzione pubblica dei dati relativi alla fruizione dei permessi in questione. Tali dati sono infatti utilizzati per il monitoraggio della fruizione delle prerogative sindacali e per la successiva predisposizione, a cura del predetto Dipartimento, di una Relazione al Parlamento con la quale si darà conto dei suddetti dati e delle previste riduzioni di cui al richiamato decreto.
Il Governo, su mia iniziativa, ha, inoltre, presentato una norma di delega (nell’ambito dell’A.S. 1167 attualmente all’esame del Senato della Repubblica) con la quale si intende operare un riordino complessivo della materia dei congedi, aspettative e permessi.
Ciò consentirà di realizzare una necessaria razionalizzazione e semplificazione della materia, non soltanto al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente, ma anche allo scopo di moralizzare il sistema dei distacchi sindacali ed operare una revisione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei suddetti permessi, ripensandone, se necessario, i contenuti e riducendo gli stessi permessi a quelli strettamente connessi alla tutela di posizioni giuridiche costituzionalmente protette.
Sarà inoltre introdotto un regime più rigoroso delle incompatibilità, anche con riferimento alle aspettative sindacali senza assegni”.

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